Misure a favore dei disabili
Art. 30
1. L’accesso a edifici e impianti destinati al pubblico di proprietà di Cantoni, Comuni e di altri Enti preposti a compiti cantonali o comunali deve essere garantito ai disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
2. Nella costruzione, come pure negli ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza, di edifici e impianti privati accessibili al pubblico, deve essere tenuto conto dei bisogni dei disabili per quanto ragionevolmente esigibile dal profilo economico.
3. Sono determinanti le prescrizioni tecniche emanate dalla Società Svizzera degli Ingegneri e degli Architetti (SIA).
4. La concessione dei sussidi può essere subordinata all’adozione di adeguati provvedimenti a favore dei disabili, indipendentemente dall’uso pubblico o privato delle costruzioni e degli impianti.
Raccolta delle leggi del Cantone Ticino
N. 705.100
Situation au03.09.2024