Decreto esecutivo che designa le organizzazioni legittimate a fare opposizione ai sensi dell’art. 8 LE del 22 febbraio 1995

IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

 

visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), decreta:

Organizzazioni legittimate a ricorrere

Art. 1   Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.

(…)

ALLEGATO

(ART. 1)   Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione

  1. Pr0 Natura Ticino – Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.[1]
  2. WWF, Sezione Svizzera italiana.
  3. Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
  4. Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
  5. Società ticinese per l’arte e la natura.
  6. Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
  7. Associazione traffico e ambiente (ATA).
  8. Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
  9. Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).
  10. Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
  11. Unione contadini ticinesi (UCT).[2]
  12. Ficedula.[3]

 

Pubblicato nel BU 1995, 111.

 

[1]  No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 – BU 2008, 303.
[2]  No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 – BU 2008, 210.
[3]  No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 – BU 2008, 682.

 

Raccolta delle leggi del Cantone Ticino N. 705.150

 

Aggiornato al 27.11.2018

      Rechtsebene / Standortkanton : TI. Erlass / Rechtspraxis : Ordonnances / Réglements.