IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO
visto l’articolo 8 capoverso 1 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 (LE), decreta:
Organizzazioni legittimate a ricorrere
Art. 1 Sono legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 8 LE le organizzazioni elencate in allegato.
(…)
ALLEGATO
(ART. 1) Elenco delle organizzazioni legittimate a fare opposizione
- Pr0 Natura Ticino – Lega svizzera per la protezione della natura, Sezione Ticino.[1]
- WWF, Sezione Svizzera italiana.
- Fondazione svizzera per la tutela del paesaggio.
- Federazione ticinese per l’integrazione degli andicappati (FTIA).
- Società ticinese per l’arte e la natura.
- Associazione svizzera per il piano di sistemazione nazionale (ASPAN).
- Associazione traffico e ambiente (ATA).
- Club alpino svizzero, Sezione Ticino (CAS).
- Federazione ticinese per l’acquicoltura e la pesca (FTAP).
- Federazione cantonale associazioni cacciatori ticinesi (FACTI).
- Unione contadini ticinesi (UCT).[2]
- Ficedula.[3]
Pubblicato nel BU 1995, 111.
[1] No. allegato modificato dal DE 10.6.2008; in vigore dal 13.6.2008 – BU 2008, 303.
[2] No. allegato introdotto dal DE 8.4.2008; in vigore dall’11.4.2008 – BU 2008, 210.
[3] No. allegato introdotto dal DE 25.11.2008; in vigore dal 28.11.2008 – BU 2008, 682.
Raccolta delle leggi del Cantone Ticino
N. 705.150
Situation au 03.09.2024